Il termine crisi viene dal greco antico κρίνω “krísis” e conserva in sé due aspetti intimamente legati: il momento della difficoltà, ma anche il momento in cui avviene uno scatto in direzione di una via uscita dallo status quo. Ebbene, in questo periodo di forte incertezza, Alab ha scelto di interpretare questo momento di crisi come un’opportunità. Tra le diverse opportunità che sono state offerte alle aziende italiane dal Decreto Cura Italia è previsto un nuovo bonus per gli investimenti in pubblicità digitale, cartacea e televisiva. Ecco a chi è rivolto e come funziona questo particolare regime di credito d’imposta per il periodo 2020 (art. 98 comma 1 DL 18/2020).
Cosa prevede il bonus investimenti pubblicitari COVID19
L’importo del bonus per gli investimenti pubblicitari è costituito dall’ammontare totale delle spese dimostrabili in pubblicità, al netto dell’IVA, se detraibile. Nel caso in cui l’IVA non sia detraibile, l’agevolazione è costituita per l’intero ammontare complessivo della spesa pubblicitaria, ovvero imponibile + IVA. Tra le spese ammissibili vi sono anche i costi per le società concessionarie e di intermediazione.
A chi è rivolto il bonus investimenti pubblicitari COVID19
Il bonus per gli investimenti pubblicitari COVID19 si rivolge a tutte le imprese, a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal regime contabile adottati. Agli enti non commerciali e ai lavoratori autonomi, quindi sono incluse tutte le professioni regolamentate.
Quali sono gli ambiti di investimento presto per i bonus pubblicitari COVID19
Il bonus investimenti pubblicitari 2020 prevede il riconoscimento di un credito d’imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie su stampa (cartacea e online), radio e TV. Nello specifico sono oggetto di agevolazione gli investimenti indirizzati a campagne pubblicitarie finalizzate all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali ed effettuate sui seguenti canali:
- stampa quotidiana e periodica, anche on line;
- emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali;
- giornali quotidiani e periodici (nazionali o locali), pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale (senza dover rispettare i requisiti ex art. 7 co. 1 e 4 del DLgs. 70/2017, anche se richiamati dall’art. 3 del DPCM 16.5.2018; cfr. FAQ Dipartimento per l’informazione e l’editoria 23.10.2019) ed essere iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e, in ogni caso, dotati della guida di un direttore responsabile;
- emittenti radiofoniche e televisive locali iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione.
Le spese escluse dal bonus
Non sono incluse nel bonus per gli investimenti pubblicitari COVID19 le spese sostenute per i servizi di intermediazione o di consulenza.Non rientrano nelle agevolazioni ammissibili investimenti fatti con agenzie stampa se non sono investimenti incrementali.
Per fare maggiore chiarezza quindi, il valore degli investimenti per cui si richiede l’agevolazione deve essere almeno dell’1% in più rispetto agli investimenti sostenuti nel 2019. Tali investimenti devono quindi essere indirizzati agli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente, con la possibilità di estendere il bonus ad un altro canale che invece magari non era magari stato utilizzato l’anno precedente. Quindi chi non ha realizzato gli investimenti l’anno scorso, non può utilizzare questi bonus.
Sono inoltre esclusi gli investimenti per:
- l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia;
- l’acquisto per la trasmissione o per l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo;
- l’acquisto di servizi di grafica pubblicitaria per cartelloni, volantini, cartacei, periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature;
- l’acquisto di pubblicità mediante i social media e altre piattaforme online, banner pubblicitari su portali online.
Come richiedere un bonus
Grazie al Decreto Cura Italia si apre una nuova finestra temporale per l’invio delle comunicazioni di accesso al credito, che terminerà il 30 settembre 2020.
L’invio delle comunicazioni deve essere effettuato tramite l’apposita funzionalità disponibile nell’area del sito internet dell’Agenzia delle Entrate (accessibile con le credenziali Entratel e Fisconline, SPID o CNS) direttamente da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate oppure tramite una società del gruppo (se il richiedente fa parte di un gruppo societario) o tramite gli intermediari abilitati e indicati nell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998 (come professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti).